Qualsiasi derivato della cannabis (foglie, resine, oli e infiorescenze), anche se il contenuto di THC è al di sotto dello 0,6%, non può essere commercializzato se c’è un “effetto drogante”. Questo il nuovo responso della cassazione, contenuto nelle motivazioni al verdetto del 30 maggio scorso sulla questione. Il divieto non interessa cosmetici, prodotti alimentari e altri derivati simili.
"Ciò che occorre verificare - si legge nella sentenza - non è la percentuale di principio attivo contenuta della sostanza ceduta, bensì l'idoneità della medesima sostanza a produrre in concreto un effetto drogante".
Dunque saranno poi i giudici di merito a stabilire quale sia l’effettivo limite “dell’effetto drogante” che rientrerebbe nella soglia del consentito.
La battaglia di Salvini contro la cannabis
La sentenza della cassazione del 30 maggio è seguita agli annunci del ministro dell’Interno Matteo Salvini che a più riprese aveva espresso la sua intenzione di far chiudere i negozi che commercializzavano cannabis.
"Faremo controlli a tappeto e chiederò da domani la chiusura uno per uno di tutti questi presunti negozi turistici di cannabis, che peraltro vendono droga anche ai minori e che per quanto mi riguarda vanno sigillati dal primo all'ultimo", ha dichiarato Salvini dopo un incontro con le comunità terapeutiche al Viminale.
Annullata la fiera sulla cannabis a Torino. Ottima notizia! Che si aggiunge alle due chiusure di negozi in provincia di Macerata, oggi. Dalle parole ai fatti!https://t.co/G6nTc96q6l
— Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 9 мая 2019 г.
Il verdetto del 30 maggio
Lo scorso 30 maggio le sezioni unite penali della Cassazione avevano stabilito che la cannabis sativa light non rientra nell’ambito di applicazione della legge 242 del 2016 che qualifica come lecita unicamente l’attività di coltivazione di canapa delle varietà iscritte nel catalogo comune delle specie di piante agricole e che elenca tassativamente i derivati che possono essere commercializzati”.
La Corte ha chiarito che “integrano il reato di cui all’articolo 73, commi 1 e 4, dpr 309/1990 le condotte di cessione, di vendita, e, in genere, la commercializzazione al pubblico, a qualsiasi titolo, dei prodotti derivati dalla coltivazione della cannabis sativa L, salvo che tali prodotti siano in concreto privi di efficacia drogante”.
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