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Medici no-vax, il Tar della Lombardia: "No a sospensione automatica dall'ordine"
Medici no-vax, il Tar della Lombardia: "No a sospensione automatica dall'ordine"
Secondo i giudici del tribunale amministrativo lombardo i professionisti che rifiutano il vaccino anti-Covid possono continuare ad esercitare la propria attività da remoto.
2022-02-25T21:03+0100
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coronavirus in italia
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I professionisti che rifiutano di vaccinarsi non possono essere sospesi automaticamente dall’ordine. A dirlo è la sentenza 109 del 2022 della prima sezione del Tar Lombardia, ripresa da Italia Oggi. Secondo i giudici amministrativi, infatti, i no-vax dovrebbero essere messi in condizioni di portare avanti attività che possono essere svolte da remoto, come ad esempio la consultazione dei referti e attività di telemedicina, senza rischi di diffusione del contagio.Gli effetti della radiazione dall’albo di appartenenza vengono giudicati “troppo gravi” dal tribunale. Il professionista escluso dall’ordine, infatti, va incontro a conseguenze di tipo disciplinare ma anche di giustizia civile e penale, tra cui la nullità dei contratti stipulati, l’impossibilità di ottenere il pagamento della retribuzione e il reato di esercizio abusivo della professione.La base della presa di posizione del tribunale lombardo è nel diritto dell'Unione europea, nella misura in cui stabilisce il principio di proporzionalità delle misure che perseguono l’interesse pubblico.Insomma, secondo l’Ue, sintetizza Italia Oggi, bisogna “adottare l'opzione meno gravosa per l'interessato, evitando sacrifici inutili”. L’esclusione totale da qualsiasi tipo di mansione, quindi, non è contemplabile per i giudici italiani, anche perché discriminerebbe tra lavoratori autonomi e subordinati che, appunto, possono essere demansionati dal datore di lavoro proprio in ragione del proprio rifiuto a vaccinarsi.Fermo restando che l’ordine di appartenenza dovrà garantire il diritto dei pazienti di essere informati sulla scelta del proprio medico riguardo il vaccino anti-Covid.
https://it.sputniknews.com/20220222/novavax-andreoni-opportunita-per-convincere-i-no-vax-15251467.html
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Secondo i giudici del tribunale amministrativo lombardo i professionisti che rifiutano il vaccino anti-Covid possono continuare ad esercitare la propria attività da remoto.
I professionisti che rifiutano di vaccinarsi non possono essere sospesi automaticamente dall’ordine. A dirlo è la sentenza 109 del 2022 della prima sezione del Tar Lombardia, ripresa da
Italia Oggi.
Secondo i giudici amministrativi, infatti, i no-vax dovrebbero essere messi in condizioni di portare avanti attività che possono essere svolte da remoto, come ad esempio la consultazione dei referti e attività di telemedicina, senza rischi di diffusione del contagio.
Gli effetti della radiazione dall’albo di appartenenza vengono giudicati “troppo gravi” dal tribunale. Il professionista escluso dall’ordine, infatti, va incontro a conseguenze di tipo disciplinare ma anche di giustizia civile e penale, tra cui la nullità dei contratti stipulati, l’impossibilità di ottenere il pagamento della retribuzione e il reato di esercizio abusivo della professione.
Nonostante l’obbligo di vaccinazione per i sanitari, secondo i giudici, i medici no-vax, quindi, dovrebbero poter continuare ad esercitare la professione limitandosi ad attività a basso rischio di diffusione del virus, complice la tecnologia.
La base della presa di posizione del tribunale lombardo è nel diritto dell'Unione europea, nella misura in cui stabilisce il principio di proporzionalità delle misure che perseguono l’interesse pubblico.
Insomma, secondo l’Ue, sintetizza Italia Oggi, bisogna “adottare l'opzione meno gravosa per l'interessato, evitando sacrifici inutili”. L’esclusione totale da qualsiasi tipo di mansione, quindi, non è contemplabile per i giudici italiani, anche perché discriminerebbe tra lavoratori autonomi e subordinati che, appunto, possono essere demansionati dal datore di lavoro proprio in ragione del proprio rifiuto a vaccinarsi.
L’obbligo vaccinale, quindi, sottolinea ancora lo stesso quotidiano, va applicato al netto del diritto del professionista di svolgere la propria attività lavorativa laddove non vi sia rischio di trasmettere il virus.
Fermo restando che l’ordine di appartenenza dovrà garantire il diritto dei pazienti di essere informati sulla scelta del proprio medico riguardo il vaccino anti-Covid.