Di seguito una guida alle misure che per ora sono state decise per salvaguardare i milioni di lavoratori italiani e le imprese. Secondo i calcoli della Uil, l'importo medio, per un lavoratore che ha un reddito annuo lordo di circa 22.000 euro, sarà di 940 euro al mese.
Cassa integrazione ordinaria (Cigo)
Può essere richiesta per i propri lavoratori da tutte le aziende che hanno ridotto o sospeso l’attività a causa dell’emergenza coronavirus. È consentita per un massimo di nove settimane e può essere usufruita fino ad agosto prossimo, anche con effetto retroattivo (a partire dal 23 febbraio 2020). Essa può essere richiesta da tutte le aziende anche quelle piccole con meno di 15 dipendenti.
Secondo le prime istruzioni fornite dall’Inps, le aziende possono chiedere l'integrazione salariale per "Emergenza Covid-19 nazionale" anche se hanno già presentato una domanda o hanno in corso un'autorizzazione con un'altra causale. Il periodo concesso con causale "Emergenza Covid-19 nazionale", infatti, prevarrà sulla precedente autorizzazione o sulla precedente domanda non ancora definita.
Il termine di presentazione delle domande è individuato alla fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.
Aziende che si trovano in cassa integrazione straordinaria (Cigs)
Le imprese che alla data del 23 febbraio 2020 hanno già in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono sospendere il programma di Cigs e accedere alla Cigo, nel caso in cui le suddette rientrino tra le categorie di imprese assicurate anche alle integrazioni salariali ordinarie.
Fondi Fis e integrazione salariale
I lavoratori dipendenti di datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione dei Fondi di solidarietà (Fis) e del Fondo di integrazione salariale possono beneficiare dell'assegno ordinario. I datori di lavoro che hanno in corso un assegno di solidarietà possono accedere al trattamento anche per gli stessi lavoratori già beneficiari dell'assegno di solidarietà, a copertura delle ore di lavoro residue.
Come per la Cigo, il termine di presentazione delle domande è individuato alla fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. La domanda deve essere presentata dal datore di lavoro esclusivamente on line sul sito www.inps.it, avvalendosi dei servizi per “Aziende, consulenti e professionisti”.
Per i fondi di solidarietà alternativi (artigianato e somministrazione), la domanda dovrà essere presentata direttamente al fondo di appartenenza e non all'INPS. Per le aziende iscritte al Fondo di integrazione salariale l'accesso avviene nei limiti delle risorse pubbliche stanziate dal decreto, senza l'applicazione di alcun tetto aziendale.
Cassa integrazione in deroga (Cigd)
Le aziende che, per il settore di appartenenza (agricolo, pesca, terzo settore, enti religiosi civilmente riconosciuti), non possono accedere alle integrazioni salariali ordinarie, possono richiedere la Cigd per un periodo fino a nove settimane. Sono esclusi i datori di lavoro domestico. Ai beneficiari è riconosciuto il trattamento d'integrazione salariale, la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori (Anf). Limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di fruizione di Cigd, nei limiti previsti, il trattamento è equiparato a "lavoro" ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.
Per i datori di lavoro con più di 5 dipendenti è necessario l'accordo sindacale con le organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale relativamente alla durata della sospensione del rapporto di lavoro. Per datori di lavoro che possiedono fino a 5 dipendenti invece non è necessario l'accordo sindacale. Le domande si presentano alle Regioni e Province autonome interessate. Saranno poi le Regioni a inviare all’Inps il decreto di concessione o la lista dei beneficiari.